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Controriforma delle pensioni: ecco le penalità volute da Monti-Fornero

La Cgil di Brescia all'attacco: "Questa norma va riscritta, non fosse altro che per salvaguardare diritti costituzionalmente garantiti"

La controriforma delle pensioni (legge 214/2011) ha pesantemente aggravato i requisiti per il pensionamento.

Tra le tante novità, ha stabilito che dal 2012 la pensione “anticipata” si matura solo con il requisito di 41 anni e 1 mese per le donne e di 42 anni e 1 mese per gli uomini (tali requisiti aumentano di un ulteriore mese nel 2013 e ancora di un mese nel 2014).

Inoltre, per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anni di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Tale percentuale è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore rispetto a due anni. Esempio: età di pensionamento 58 anni = riduzione del 6% (1%+1%+2%+2%).

Una norma successiva (l'articolo 6, comma 2 quater, della legge 14/2012) ha previsto di non applicare tali riduzioni percentuali a coloro che potranno pensionarsi entro il 31.12.2017, a condizione però che il requisito contributivo maturato si riferisca esclusivamente a periodi di lavoro effettivo o di contribuzione figurativa solo per servizio militare, per astensione obbligatoria, per maternità, per malattia, per infortunio e per cassa integrazione ordinaria.

Dunque, le persone che hanno usufruito di periodi di maternità facoltativa, di permessi della legge 104, di periodi di disoccupazione o cassa integrazione straordinaria o in deroga, di aspettative sindacali oppure i dipendenti pubblici che abbiano fatto scioperi e goduto di permessi sindacali giornalieri, se non vogliono subire la penalizzazione, devono allungare del corrispondente periodo “perduto” l’attività lavorativa (a nostro avviso, sono esclusi dal computo anche i contributi versati volontariamente ed i riscatti del periodo legale di laurea). Perfino le maggiorazioni per invalidità superiore al 75% non verrebbero considerate utili per evitare le penalizzazioni.

"Non solo ritieniamo ingiusta la penalizzazione introdotta dalla legge Monti - commenta la Cgil Brescia -, ma ritieniamo inoltre sbagliata l’esclusione di determinate assenze dalla clausola di salvaguardia. Questa norma va riscritta, non fosse altro che per salvaguardare diritti costituzionalmente garantiti, nonchè le assenze legate a disabilità propria e dei familiari".

"Ci impegniamo a mantenere l’iniziativa - conclude - perché l’intera materia delle penalizzazioni venga rivista".

(fonte: Cgil)

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