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Coronavirus e viaggi: come ottenere i rimborsi

Tutto quello che c’è da sapere sul rimborso di viaggi, biglietti aerei, pacchetti turistici: la guida completa

È del 2018 il record storico di presenze di clienti negli esercizi ricettivi italiani: ben 428,8 milioni di ospiti in tutta Italia, il 2% in più rispetto al 2017. Tuttavia, non sono solo i turisti a rendere reali e tangibili questi numeri ma anche migliaia di cittadini abituati a viaggiare e spostarsi per lavoro o per raggiungere i propri affetti sparsi in tutto il Paese.

E proprio per far fronte al grande numero di persone che hanno dovuto interrompere le loro abitudini o semplicemente le proprie pianificazioni, il Decreto legge 9/2020 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,del 2 marzo 2020, disciplina il rimborso dei titoli di viaggio (biglietti per i trasporti) e dei pacchetti turistici (soggiorni con spostamenti e altri servizi).

Abbiamo chiesto all’avvocato Francesca Passerini, dello Sportello DDiritto, quali sono le nuove norme introdotte a tutela del viaggiatore.

Chi può chiedere il rimborso

Dapprima, si evidenzia come i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo soggiacciano alla disciplina dell’articolo 1463 del Codice civile,cioè dell’impossibilità sopravvenuta alla realizzazione della prestazione se stipulati da:

  1. soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena o la permanenza domiciliare,con riguardo ai contratti di trasporto da effettuarsi in tale periodo;
  2. soggetti sottoposti a quarantena ovvero permanenza domiciliare con riguardo ai contratti di trasporto da effettuarsi in quel periodo;
  3. soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento dalle zone rosse, sempre riguardo ai contratti da effettuarsi in costanza di divieto;
  4. soggetti che hanno programmato viaggi e/o soggiorni con arrivo o partenza nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da effettuarsi in tale periodo;
  5. soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,eventi di ogni tipo da effettuarsi in luoghi pubblici o privati,anche se svolti in locali chiusi aperti al pubblico,che siano stati annullati,sospesi o rinviati dalle Autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da effettuarsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
  6. soggetti intestatari di un titolo di viaggio, acquistato in Italia,avente come destinazione stati esteri che impediscano o vietano lo sbarco,l’approdo o l’arrivo stante l’emergenza sanitaria.

Come richiedere il rimborso

Chi vuole avere il rimborso dovrà comunicare al vettore, entro 30 giorni, di rientrare in una delle categorie sopra indicate,allegando il titolo di viaggio o, nel caso di manifestazioni, la documentazione attestante la programmata partecipazione, ad esempio il biglietto d’ingresso allo stadio.

Trenta giorni di tempo

Il termine di 30 giorni decorre:

  • per le prime 4 ipotesi,dalla cessazione delle situazioni descritte;
  • per i concorsi e manifestazioni,dall’annullamento,sospensione o rinvio dell’evento;
  • per i viaggi all’estero annullati per COVID-19,dalla data prevista per la partenza.

Quanto c’è da aspettare

La richiesta va inoltrata al vettore facendo riferimento alla normativa (ed alle eventuali integrazioni della stessa, vista la situazione in evoluzione) in forma ufficiale (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC),con specificazione della fattispecie invocata. Il vettore avrà 15 giorni per procedere al rimborso del corrispettivo versato o per l’emissione di un voucher di pari importo,da utilizzare entro 1 anno dall’emissione.

Pacchetti turistici e norme

Per i pacchetti turistici, invece,per le fattispecie previste da 1 a 6, i consumatori potranno esercitare il diritto di recesso a sensi dell’art.41 DL 23/5/2011 n.79 del Codice del Turismo,dai pacchetti turistici da eseguirsi in periodo di ricovero,di quarantena o permanenza domiciliare,ovvero per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 nelle aree interessate dal contagio.

In caso di recesso, l’organizzatore può:

  • offrire un pacchetto sostitutivo di valore equivalente o superiore;
  • procedere al rimborso entro 14 giorni;
  • emettere un voucher da utilizzare entro 1 anno dall’emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Indennizzo in emergenza: la normativa

Per quanto riguarda i viaggi aerei la situazione è la seguente: se il volo è cancellato perché lo Stato di destinazione impedisce o vieta lo sbarco, il viaggiatore avrà diritto al rimborso o al voucher offerto dal vettore applicandosi il Decreto legge 9/2020. La scelta, in tale ipotesi sarà della Compagnia aerea.

Per i voli aerei per le destinazioni non contemplate dal Decreto, si applicherà il Regolamento CE 261/2004 se l’aeroporto di partenza è in Paese membro UE (comprese Svizzera, Norvegia e Islanda) o se l’aeroporto di destinazione, compresi gli Stati di cui sopra, è in un paese UE, in caso di vettore comunitario. Quindi in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia,il passeggero avrà diritto al rimborso o alla riprotezione, non applicandosi il Decreto legge 9/2020.In tal caso il rimborso dovrà avvenire entro 7 giorni.

Soggiorni in hotel o strutture ricettive

In caso di annullamento di prenotazione per assistere ad un evento annullato a seguito dell’emergenza, o in caso di impedimento del viaggiatore per tutte le ipotesi di cui al Decreto legge 9/2020, lo stesso avrà diritto al rimborso della caparra, non potendo essere considerato soggetto inadempiente.
 

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