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Elezioni comunali 2013

Elezioni comunali Brescia 2013: quando un voto è nullo e quando è valido?

Ecco qualche accorgimento per evitare che il voto venga annullato

In linea generale, l’art. 69, primo comma, del testo unico n. 570/1960, stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.

Nel corso dello scrutinio delle schede votate possono verificarsi diverse specie di nullità, che variano a seconda che si tratti di comuni superiori a 15.000 abitanti o sino a 15.000 abitanti.

In generale possono presentarsi tre casi di nullità:
- schede nulle;
- schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco (solo per i comuni superiori a 15.000 abitanti)
- schede contenenti voti di preferenza nulli.

COMUNALI 2013:
tutte le liste e tutti i candidati di Brescia e provincia

1) Schede nulle non contenenti alcun voto.

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:
a) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco o una determinata lista di candidati alla carica di consigliere, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto– presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile,che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco o una determinata lista di candidati alla carica di consigliere, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello predisposto e fornito dal Ministero dell'Interno, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore così come previsto dalla legge.

c) quando la volontà dell’elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, costituisce un tipico caso di nullità l’avere espresso contemporaneamente il voto per un candidato a sindaco e per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).
La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina, in ogni caso, la nullità sia del voto di lista che del voto di preferenza espressi nella scheda.

2) Schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco (solo nei comuni superiori a 15.000 abitanti)

Si verifica tale tipo di nullità allorquando l’espressione di voto, sebbene univoca per il candidato alla carica di sindaco, non si manifesta in modo altrettanto univoco per una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, che sia o meno collegata al candidato sindaco prescelto; si rammenta, infatti, che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l’elettore può anche esprimere un voto disgiunto, cioè, dopo aver votato per un determinato candidato a sindaco, può altresì votare per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

In linea generale, il voto di preferenza si considera nullo qualora non sia possibile desumere con certezza la volontà effettiva dell'elettore. Da questo punto di vista, essendo il voto di preferenza espresso scrivendo il nome e cognome del candidato preferito, la sua validità dovrebbe essere ammessa anche quando esso sia espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda. Al contrario, la nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide agli effetti del voto di lista. Si tenga comunque conto che i segni che possono invalidare la scheda o i voti in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall’elettore con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

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