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Politica Lonato del Garda

Le 'donne samurai' alla conquista della Rocca: "La libertà è partecipazione"

Continua il viaggio (elettorale e non) che ci avvicina alle elezioni comunali di Lonato. Antonio Scanziani Champ questa volta parte da Giorgio Gaber, attraversa la storia recente d'Italia, s'interroga sull'effettiva utilità dell'odierno segretario comunale.

“Libertà” è il titolo di una canzone di Giorgio Gaber (1939 – 2003) musicista e poeta, che la definisce “partecipazione”. Prima d’addentrarmi nella cronaca dell’agone per la conquista della poltrona di sindaco della cittadina gardesano, vorrei soffermarmi sull’effettiva partecipazione per contribuire alla costruzione della democrazia e all’indipendenza politica ed economica concessa ai Comuni italiani dallo Stato. Chiarisco che ho usato la parola “agone” (non si tratta del pesce di lago) perché mi piace particolarmente e la preferisco a “lotta”, innanzitutto perché definisce il luogo di contesa, ma significa anche “gara” sportiva o poetica. Ora mi auguro che nella contesa lonatese si interpreti  quest’ultimo significato. Per quanto riguarda invece l’indipendenza ho forti dubbi che ai “comunardi”, ossia gli amministratori e i consiglieri sia concessa, da parte dello Stato. una reale indipendenza. L’Italia, giustamente, si proclama “Patria del diritto”, in effetti già nell’antica Roma le leggi garantivano questo “Diritto”. Ma quando le leggi diventano dei simulacri e non rispondono più ad una tutela dei “diritti” del cittadino, è difficile parlare di “Ius Populis”. Domenico Di Martino, della CGIL ha dichiarato, a proposito del dissesto idrogeologico: “l’Italia affoga (anche) sotto una marea di leggi inadeguate”. Ora questa pletora di leggi e, aggiungo, di “regolamenti attuativi”, non riguarda soltanto la tutela dell’ambiente, ma l’insieme dell’attività legislativa italiana e quindi rischia di complicare la vita al cittadino.

In effetti, per il cambiamento, evocato praticamente da tutti in Italia, bisogna osservare la situazione con l’occhio del fanciullo che gridò, mentre tutti applaudivano e o non vedevano, o facevano finta di non vedere, la nudità dell’imperatore: solo il fanciullo gridò: “Il re è nudo”. Praticamente l’Italia risulta ingessata da questo trionfo di leggi e di burocrazia. E’ necessario accorgersi che, se non si aprono gli occhi, “il re rimane nudo”, come nella favola di Hans Christian Andersen e di conseguenza, nulla cambia.

Da una parte la Repubblica ha eliminato, come abbiamo potuto constatare, l’indipendenza fiscale e quindi economica dei Comuni, e questo a me sembra un “male”. D’altra parte vi sono talune regole superate e anacronistiche che sembrano immutabili e, nonostante inchieste e denunce, nessuno si sogno nemmeno di proporne l’abolizione che forse potrebbe essere un bene. Mussolini ha inventato una imposta sui carburanti, chiamandola “accise”, per finanziare la guerra coloniale di Etiopia. Era il 1936, a momenti sono passati ottant’anni. Dieci anni dopo questo fatto (1946) gli italiano con un referendum hanno scelto la Repubblica come forma di Stato. Sono passati altri settant’anni. Al governo si sono succeduti decine di ministri delle finanze: a quanto risulta nessuno ha abrogato questa iniqua imposta. Iniqua perché serviva per finanziare una guerra, doppiamente iniqua perché serviva a trasformare in colonia uno stato millenario e cristiano.

Stante così le cose il Comune in Italia sarà sempre un ente sotto tutela prima di tutto perché mancante di una indipendenza economica. Un’altra tutela è rappresentata dalla figura di “Segretario Comunale”, imposta dallo Stato che dovrebbe avere la supervisione di qualsiasi atto amministrativo. Chiariamo  la funzione di questo “segretario”. Nasce con l’Unità d’Italia. La legge comunale e provinciale dell'Italia appena unificata (legge 20 marzo 1865, n. 2248) stabiliva all'articolo 10 che "ogni comune ha un Consiglio Comunale e una Giunta Municipale. Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale. Più Comuni possono prevalersi dell’opera di uno stesso segretario".

Il segretario comunale era nominato dal consiglio comunale, che lo doveva scegliere tra gli abilitati alla professione in virtù di una patente conseguita a seguito di esami sostenuti in prefettura. Va ricordato che, nel 1871, dieci anni dopo l’unificazione erano analfabeti sette italiani su 10; la percentuale scende al 48,5% all’inizio del nuovo secolo, al 27,4% nel 1921. Dopo il secondo conflitto mondiale gli analfabeti sono ancora il 12,9% della popolazione ma l’introduzione, a metà degli anni Cinquanta, dell’obbligo scolastico fino a 14 anni fa più che dimezzare il tasso di analfabetismo: nel 1961 le persone che non sanno leggere e scrivere sono l’8,3% e si riducono all’1,5% nei quaranta anni successivi.

All’epoca dell’Unità, spesso gli eletti nei consigli erano semialfabeti e la funzione del Segretario, persona colta e con una conoscenza delle leggi, non serviva soltanto al controllo dell’attività comunale da parte dello Stato, ma evitava che le decisioni dei consigli comunali e delle giunte non fossero in linea con le leggi del Regno.

Il Fascismo sfruttò immediatamente questa figura burocratica per aumentare il controllo sulla popolazione. Le nuove norme furono sancite dal Regio decreto 17 agosto 1928, n. 1953 che stabiliva tra l’altro: “Ogni comune o consorzio di comuni ha un segretario, il quale è il capo dei servizî amministrativi e come tale dirige gli uffici ed è responsabile del loro regolare funzionamento. Le sue molteplici attribuzioni fanno sì che sul segretario s'impernia la vita del comune, specialmente di quelli minori. Egli assiste il podestà e la consulta nelle loro deliberazioni, redigendone i verbali; cura l'adempimento delle attribuzioni affidate dalla legge al comune e l'esecuzione delle deliberazioni del podestà. Predispone gli atti e la corrispondenza da sottoporsi alla firma del medesimo; provvede alla regolarità e conservazione di tutti i titoli, atti, carte e scritture di spettanza del comune. Come superiore gerarchico, vigila sui dipendenti (impiegati e salariati). Può inoltre, in luogo e vece del notaio, rogare taluni contratti nell'esclusivo interesse del comune, e cioè quelli di alienazione, locazione, acquisti, somministrazioni e appalti di cose e di opere, nonché i contratti delle aziende municipalizzate. Gli può altresì essere affidato l'esercizio di talune funzioni presso autorità diverse da quelle comunali, quali, p. es., quella di cancelliere dell'ufficio di conciliazione e di pubblico ministero presso la pretura: possono anche essergli delegate dal podestà le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita e di morte, ma non per gli atti di matrimonio … I segretari comunali sono ripartiti in 8 gradi, a seconda dell'importanza del comune al quale sono assegnati: quelli dei primi quattro gradi sono iscritti in un ruolo nazionale e nominati dal ministro dell'Interno, quelli dei gradi inferiori sono iscritti nei ruoli organici provinciali e nominati dal prefetto.”

Il 20 marzo di quest’anno la funzione odierna di “Segretario Comunale” ha compiuto i centocinquanta anni. Ma l’origine della carica risale a secoli prima, Il segretario comunale è l'evoluzione storica della figura del cancelliere del comune, sorta in età comunale e mantenutasi fino all'epoca moderna. Una figura analoga era già presente in tutti gli stati italiani: segretario nel Regno di Sardegna e nello Stato Pontificiocancelliere nel Lombardo-Veneto e nel Ducato di Parma,  cancelliere-archiviario sotto i Borboni e segretario comunale in Toscana. Dal 2012 una nuova legge (una in più o una in meno cosa conta?) ha ampliato i poteri e gli oneri del segretario comunale che diventa  responsabile della prevenzione della corruzione.

Il comma 7, parte seconda dell’art. 1 della legge n. 190/2012, prevede che negli  enti  locali:  “il  responsabile  della prevenzione   della  corruzione  è  individuato,  di  norma,  nel  segretario,  salva diversa e motivata determinazione”. Solo il caso della presenza del direttore generale (ove nominato)  o  del  comandante  della Polizia locale nelle strutture organizzative complesse potrebbero indurre  l’amministrazione  a  valutare  una scelta alternativa.”

Anche in questa nuova legge tanto per non cambiare, sembrerebbe esserci un doppione (conflitto di competenze?) delle prerogative. Infatti la funzione del Prefetto, riferendosi agli “Enti Locali” risulta ufficialmente la seguente: “ Svolge funzioni di generale garanzia del normale funzionamento e costituzione degli organi elettivi di Comuni e Province. Cura le procedure di sospensione e scioglimento dei consigli comunali con l’invio, in determinati casi, di commissari che assicurano il funzionamento dei servizi fino allo svolgimento delle nuove elezioni. Nei confronti delle  amministrazioni locali svolge attività di raccordo e collaborazione. Esercita, inoltre, la vigilanza sulle funzioni statali svolte dai sindaci in qualità di Ufficiali di Governo.”

Ho sbirciato una sentenza per capire meglio come si configura la posizione del “Segretario comunale” e sono capitato su questa definizione d’un tribunale: ““La posizione giuridica dei segretari comunali è certamente peculiare e atipica poiché essi sono legati, da un rapporto di servizio, all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - da cui appunto, ai sensi dell'art. 97 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dipendono - e, da un rapporto funzionale e organico, al comune, e per esso al sindaco, ove sono chiamati a prestare servizio. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato da apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, si osserva che, in attuazione del principio generale sancito dall'art. 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché di una specifica previsione contrattuale, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione dei contratti, e quindi, in buona sostanza, circa il trattamento giuridico ed economico disciplinato dai medesimi, sono le parti che li hanno sottoscritti a dover definire consensualmente il significato della clausola controversa.”

Al di là del linguaggio non certo chiarissimo, mi sembra di poter affermare che il “Segretario comunale” non è un dipendente diretto del Comune (dove presta la propria opera), in quanto ha un rapporto di dipendenza dalla “Agenzia autonoma” dei segretari comunali (art. 97 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ed un rapporto di “funzione organica” col sindaco del comune presso il quale lavora. Però è il Comune che lo “tiene” a “libro paga” e non l’ “Agenzia autonoma” da cui dipende.

Infine, per quanto riguarda la “partecipazione” (nel senso del coinvolgimento del cittadino nelle decisioni), in Italia vige un gran timore del “referendum” come istituzione, che  tutto sommato sembrerebbe la vera forma di “partecipazione”. Nei Comuni si possono indire dei “referendum” ma soltanto consultivi. Il loro risultato è paragonabile a quello delle inchieste demoscopico: certifica l’umore dei cittadini e basta. La giunta comunale potrà tenerne conto o meno. D’altra parte, in genere, nei “referendum” nazionali per l’abrogazione di questa o quella norma la volontà popolare raramente rispettata perché si trova la formula, impeccabilmente legale, per ripristinare quanto abrogato. Basta ricordare il “finanziamento pubblico a partiti” abrogato dai cittadini e ripristinato praticamente con il “finanziamento alle campagne elettorali”. Il ministero dell’Agricoltura, secondo l’esito del “referendum” avrebbe dovuto essere cancellato, è risorto tale e quale, ma con un nome diverso: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L’acronimo quello è veramente raccomandabile MiPAAF. 

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