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Quando il bollo auto non si paga: tutte le agevolazioni e le esenzioni

Ci sono dei casi particolari in cui, in Regione Lombardia, il bollo auto non si paga: ecco tutti i dettagli

Di auto storiche e d'epoca abbiamo già parlato: se un tempo bastava che la nostra auto avesse raggiunto i 20 anni d'età, per ricevere agevolazioni e sconti sul pagamento di bollo auto e assicurazione, adesso ne servono almeno trenta. Così infatti dispone la legge, che ha di fatto abolito quella “tradizione” che in tanti siano convinti sia ancora operativa, appunto quella dei 20 anni. Ma è ancora più recente la sentenza della Corte Costituzionale che di fatto ha stabilito che le Regioni possono decidere in maniera autonoma circa le esenzioni dal pagamento del bollo

Ecco perché, in Regione Lombardia, per i veicoli almeno trentennali, e quelli che hanno compiuto “solo” 20 anni di attività ma sono riconosciuti per il loro valore storico e collezionistico, inscritti dunque ad apposite associazioni, il bollo addirittura non si paga. Si tramuta in esenzione.

Esenzione per veicoli storici

Così dice la Regione: i veicoli di interesse storico iscritti negli appositi registri, nonché i veicoli trentennali, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica. Dunque è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilista per tutti gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei registri storici di: 

  • A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano)
  • F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana)
  • Storico FIAT
  • Storico LANCIA
  • Storico ALFA ROMEO

Beneficiano dell'esenzione i veicoli appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro aventi tra gli scopi sociali la tutela dei veicoli di interesse storico o la diffusione della cultura della valorizzazione dei veicoli storici finalizzata ad incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione e il recupero dei veicoli a motore attraverso l’attenzione all’aspetto tecnico, alla storia e all’importanza sociale.

Esenzione per veicoli ultratrentennali

Sono inoltre esenti gli autoveicoli e i motoveicoli dall'anno in cui compiono trent'anni (dall'anno della loro costruzione che, normalmente, coincide con con l'anno di prima immatricolazione, in Italia o in altro Stato) purché non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni. A tale proposito si precisa che per i veicoli ultratrentennali per i quali non può essere derivato l'uso non professionale in base alle annotazioni riportate sulla carta di circolazione è possibile chiedere il riconoscimento dell'esenzione:

  • se il veicolo non costituisce cespite ai fini della determinazione delle imposte erariali (sia quale ammortamento annuale del costo del veicolo che in riferimento alla possibilità di dedurne le spese e l’IVA relativa al costo di acquisto e delle spese, laddove previsto dalla normativa fiscale)

oppure

  • se il veicolo è intestato a persona fisica che non svolge attività professionale.

Qualora non sia possibile dimostrare una delle due condizioni, il veicolo, per almeno un quadriennio comprensivo dell'anno d'imposta per il quale si richiede di beneficiare dell'esenzione:

  • non deve essere coperto da polizza assicurativa per responsabilità civile autoveicoli (RCA),
  • non deve essere stato sottoposto a revisione.

Ulteriori informazioni, e le modalità di accesso e di comunicazione del proprio diritto all'esenzione, sono disponibili nella sezione dedicata del sito web di Regione Lombardia.

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