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La nuova ordinanza di Regione Lombardia: tutti i divieti fino al 15 aprile

Tutti i dettagli, i divieti e le limitazioni della nuova ordinanza di Regione Lombardia: in attesa del nuovo decreto del Governo, sarà in vigore fino al 15 aprile

In attesa del nuovo decreto del Governo, che potrebbe già essere pubblicato nelle prossime ore e comunque in vigore da lunedì 23 marzo, nella prima serata di sabato Regione Lombardia ha reso noti i dettagli dell’ordinanza urgente che prevede ulteriori limitazioni e altri divieti con l’obiettivo di contenere l’epidemia di Coronavirus.

L’ordinanza è in vigore già da domenica 22 marzo, e lo sarà fino al 15 aprile prossimo, salvo variazioni dovute all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. E’ stata condivisa con i sindaci dei capoluogo della Lombardia, Anci Lombardia, Upl e con il Tavolo del Patto per lo sviluppo.

Divieti e limitazioni fino al 15 aprile

Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

  • divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
  • monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
  • sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  • sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  • chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
  • fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
  • non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

Cosa resta aperto e cosa no

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro. Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.

Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore. I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio. 

A questo link è disponibile l’ordinanza completa.
 

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