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Come funziona la Cassa integrazione

Come funziona la Cassa integrazione? Quali sono le differenze tra la Cassa ordinaria e quella in deroga? Come funziona, tutte le informazioni

La Cassa integrazione è un ammortizzatore sociale, previsto dalla legislazione italiana, che consiste in una prestazione economica erogata dall'Inps: di fatto integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

A sua volta la misura sociale si suddivide in tre sottocategorie:

  • La Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo): integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato;
  • La Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): ha la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà;
  • La Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd): è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

La Cassa integrazione ordinaria

La Cassa integrazione ordinaria è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane (un anno). Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (Cigo) e quello straordinario (Cigs) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio.

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. 

La Cassa integrazione straordinaria

Sono destinatari della Cassa integrazione straordinaria (Cigs) i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che siano alle dipendenze di un'azienda destinataria della normativa Cigs e possiedano almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda.

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (dal 1° gennaio 2016);
  • contratti di solidarietà.

In caso di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. In caso di crisi aziendale, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Nei casi dei contratti di solidarietà può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio.

Anche in questo caso il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, ma con dei limiti specifici: 971,71 euro (lordi) quando la retribuzione mensile di riferimento è pari o inferiore a 2.102,24 euro; 1.167,91 euro (sempre lordi) quando la detta retribuzione è superiore ai 2.102,24 euro.

La Cassa integrazione in deroga

La Cassa integrazione in deroga (Cigd) può essere concessa ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, con un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi dalla data di inizio del periodi d'intervento. La Cigd viene concessa dalla Regione oppure dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

L'indennità è pari all'80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, comunque non oltre le 40 ore settimanali. L'importo della prestazione non può comunque superare un limite mensile che viene stabilito di anno in anno. La Cigd è infine cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, nel limite complessivo di 3mila euro l'anno.

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