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Come andare in pensione con Quota 100

Come fare domanda, i requisiti, le norme: tutto quello che c'è da sapere per fare richiesta di pensione anticipata con Quota 100

Forse non tutti ancora conoscono Quota 100: è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge. La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Come funziona Quota 100

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
  • che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento ai predetti lavoratori ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
  • che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Il diritto alla decorrenza della pensione Quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma è determinato, secondo le indicazioni dei precedenti punti 1 e 2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”. I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

I requisiti per Quota 100

Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi. La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. 

Come fare domanda

La domanda di pensione Quota 100 può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 100”, raggiungibile a questo link. Per l'accesso ai servizi online è necessario il possesso di un codice PIN rilasciato dall'INPS oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa si può contattare il call center al numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164164, a pagamento da rete mobile. Infine ci si può recare agli enti di patronato o loro intermediari, anche attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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