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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia

Riduzione del cuneo fiscale: ecco come funziona

Meno tasse per i lavoratori dipendenti (fino a 40mila euro) e i titolari di alcuni redditi assimilati: ecco come funziona la riduzione del cuneo fiscale

E' stato pubblicato il 5 febbraio scorso il Decreto legge che stabilisce le modalità di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e dei titolari di alcuni redditi assimilati. Lo scrive la Cgil Lombardia, che riferisce di come “si tratta di un provvedimento normativo fortemente richiesto dal sindacato, volto ad incrementare la liquidità di milioni di cittadini e famiglie e a sostenere di conseguenza la crescita della domanda interna”.

Riduzione del cuneo fiscale: come funziona

L'intervento prevede, da una parte l'introduzione di un trattamento integrativo che assorbe e incrementa il più noto “Bonus Renzi” e, dall'altra, l'introduzione di una nuova detrazione fiscale, applicabile alle prestazioni rese dal 1.07.2020 al 31.12.2020. Sono destinatari della novità introdotta, in aggiunta ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, anche i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente che percepiscono compensi in qualità di soci lavoratori delle cooperative; ne sono invece esclusi i titolari di redditi da pensione e dei contribuenti cosiddetti "incapienti”.

Rientrano fra le tipologie reddituali interessate dal provvedimento anche borse di studio e assegni di formazione professionale, compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare e i compensi per lavori socialmente utili. 

Meno tasse per i redditi fino a 40.000 euro

Il nuovo sistema introdotto, volto ad ottenere un abbattimento della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, spetta per redditi complessivi fino a 40.000 euro, con un beneficio massimo ottenibile di 100 euro per i redditi fino a 28.000 euro, che si ridurrà fino ad azzerarsi al raggiungimento del limite reddituale sopra indicato. Il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione d'imposta, saranno riconosciuti dai sostituti d'imposta (datore di lavoro) in busta paga sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1.07.2020, con l'ulteriore obbligo, posto a loro carico, di verificare la spettanza dei bonus e di procedere con l'eventuale recupero, se gli importi erogati dovessero risultare non spettanti. Ai fini dell'erogazione dei bonus citati il reddito complessivo è da considerare al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

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