rotate-mobile
Economia

Sicurezza e incidenti: la responsabilità del datore di lavoro

La responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza. Un argomento particolarmente interessante riguarda la responsabilità del datore di lavoro nei casi di infortuni dei propri dipendenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza. Un argomento particolarmente interessante riguarda la responsabilità del datore di lavoro nei casi di infortuni dei propri dipendenti. Relativamente ad un incidente occorso ad un lavoratore caduto durante il montaggio di un ponteggio, per non aver utilizzato le apparecchiature di protezione fornitigli, la Corte di Cassazione, recentemente, con la sentenza n. 2455/2014, ha pronunciato un principio di diritto che certamente farà molto discutere.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il datore di lavoro fosse responsabile dell'evento nefasto in quanto su di lui gravava l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza, ma anche il dovere di vigilare sulla effettiva applicazione dei dispositivi medesimi da parte del lavoratore. La sentenza in oggetto offre diversi spunti di riflessione sul tema della responsabilità e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. La responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore deriva o da norme specifiche, codificate nel D. lgs 81/2008 o quando queste manchino, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c. in forza della quale il datore di lavoro è comunque garante dell'incolumità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

Da ciò ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'imprenditore non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo gli possa essere imputato, così come stabilito dalla Cass. Pen., Sez. 4, 12 giugno 2009, in virtù del meccanismo di cui all'art. 40, comma 2, c.p. La responsabilità del datore va esclusa solo nell'ipotesi di dolo o del c.d. "rischio elettivo" del lavoratore, ovvero quel rischio generato dalla condotta del tutto imprevedibile, inopinabile ed abnorme del dipendente che abbia provocato danni a se stesso e ad altri. Contrariamente, la sola eventuale colpa del lavoratore non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale comunque graverà l'onere di provare l'esistenza del rischio elettivo e anche di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire il verificarsi del danno.

La responsabilità del datore di lavoro, peraltro, non esclude la concorrente responsabilità del RSPP. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che è comunque privo di poteri decisionali e di spesa, può essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, tutte le volte in cui questo sia riferibile ad una situazione pericolosa che avrebbe dovuto conoscere e che non abbia provveduto a neutralizzare (Cass. Sez. 4, n. 2814 del 2010).

Avv. Cristiano Cominotto, Avv. Raffaele Moretti

www.assistenzalegalepremium.it

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Sicurezza e incidenti: la responsabilità del datore di lavoro

BresciaToday è in caricamento