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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Incidenti stradali: le compagnie assicurative devono risarcire anche i danni causati dai veicoli in sosta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con la sentenza n. 8620 del 2015 depositata il 29 aprile le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno definitivamente risolto un contrasto giurisprudenziale apparentemente semplice, ma in realtà spinoso. Hanno difatti cristallizzato il principio di diritto secondo cui la compagnia assicurativa dovrà risarcire il danneggiato da un sinistro stradale dei danni causati da un veicolo in sosta.

Sostiene la Corte che, nell'ampio concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto dei veicoli, "sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade".

La fattispecie in esame è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, in quanto una compagnia assicurativa ha negato recisamente il risarcimento dei danni cagionati dal mezzo in sosta, nel caso di specie impegnata in un'operazione di carico e scarico delle merci. La compagnia assicurativa sosteneva l'inoperatività della copertura assicurativa in quanto ci si trovava al di fuori dei casi di effettiva circolazione.

Gli ermellini, richiamando la sentenza n. 8305 del 2008 secondo cui: "il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura consiste nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione ivi compresa anche la sosta" hanno rimarcato che nel più ampio concetto di circolazione stradale (indicato sia dall'art. 2054 c.c., sia dalla L. n. 990/1969, art. 1, deve essere ricompresa "la posizione di sosta o di arresto del veicolo, in quanto anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone".

Un veicolo, sebbene fermo, può difatti creare situazioni di pericolo a tutti gli utenti della strada in primo luogo per l'ingombro, per le manovre eseguite al fine di avviare il mezzo o per arrestarlo ed infine per le operazioni che esso comunque può compiere.

Alla luce della recentissima sentenza le compagnie assicurative dovranno risarcire i danni causati dai veicoli con esse assicurate, anche nelle ipotesi di sosta e non necessariamente di circolazione in senso stretto.

Avv. Cristiano Cominotto

Avv. Raffaele Moretti

www.assistenzalegalepremium.it

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