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Cronaca

Coronavirus, cosa si può fare (e cosa no): il vademecum che chiarisce il decreto

Si può andare a fare spesa, ma meglio evitare parrucchiere e barbiere. Ok alle passeggiate ma evitando gli assembramenti. Qualche chiarimento alle vostre domande nel vademecum che chiarisce il decreto coronavirus

Con il decreto coronavirus sono state varate dal Governo drastiche misure restrittive alla circolazione in tutta Italia, ma se - per ora - gli italiani potranno continuare ad uscire di casa per andare al lavoro, meno chiare sono le restrizioni in merito a cosa sia concesso fare e cosa vietato. Ecco allora un utile vademecum per capire cosa è possibile fare dopo l'emanazione del decreto #iorestoacasa valido fino al prossimo 3 aprile 2020.

Come sottolinea il decreto, la regola base è quella di evitare situazioni a rischio, pertanto è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Coronavirus, il modulo di autocertificazione: chi può spostarsi e come

L'altra regola principale è evitare tutti gli spostamenti che non sono un motivo di necessità. "Si può andare a fare la spesa - come ha chiarito il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli - è chiaro che è un motivo di necessità. Invece recarsi dal parrucchiere per una messa in piega o dal barbiere per farsi la barba non è probabilmente una necessità: quella è una situazione a rischio e se si può evitare di farlo è meglio evitarlo".

Coronavirus, cosa si può fare: il vademecum 

Posso andare a fare la spesa in un altro Comune? In linea di principio con il decreto la spesa deve essere effettuata in prossimità delle residenza/domicilio.

Quindi posso uscire di casa per una passeggiata? Sì, ma non in luoghi affollati e mantenendo le distanze interpersonali. 

I ragazzi/bambini/famiglie possono andare al parco? Sì, mantenendo le distanze interpersonali.

Posso andare a casa di amici per cena o durante la giornata per motivi diversi da quelli consentiti dal DPCM? No, gli spostamenti sono consentiti solo per motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità.

Sono un nonno/nonna che deve andare all’interno del Comune o in altro Comune a tenere i nipoti perché i miei figli vanno a lavorare, posso andare? Sì, è uno spostamento consentito per necessità.

Ho i genitori anziani da accudire posso recarmi a casa loro?  Sì, è uno spostamento consentito per necessità

Sono un genitore separato, posso andare a prendere mio figlio a casa dell’altro genitore? Sì, è uno spostamento consentito per necessità

Sono un lavoratore dipendente, posso recarmi sul posto di lavoro? Sì, è uno spostamento consentito per necessità

Sono un artigiano/libero professionista/lavoratore autonomo, posso spostarmi per lavoro? Sì, è uno spostamento consentito per necessità. È necessario portare con se una autocertificazione.

Sono un libero professionista, posso spostarmi liberamente? No, solo per comprovate esigenze di lavoro.

Decreto coronavirus, cosa fare fino al 3 aprile

Bene ricordare che ogni spostamento non giustificato sarà limitato e sono stati disposti controlli da parte delle forze dell'ordine. L'autocertificazione già in vigore per le aree rosse sarà utile per giustificare gli spostamenti in tutta Italia. Nessuna limitazione sarà adottata per chi deve andare a lavorare o per situazioni di necessità come per fare la spesa. Evitare quindi di fare veri e propri assalti ai supermercati che resteranno aperti seppure con limitazioni per far rispettare le distanze di sicurezza.

Non è prevista una limitazione dei trasporti pubblici. 

Sono sospesi eventi o manifestazioni organizzate. Chiuse tutte le stazioni sciistiche come anticipato dall'ordinanza della protezione civile. Limitazioni sono applicate anche ai lughi di culto. Si potranno celebrare messe solo se sarà possibile far rispettare le distanze di sicurezza.

Cambiano gli orari dei bar che aprono alle 6 del mattino e chiudono alle 18:00. Nessun ristorante sarà aperto dopo le 18:00.

Limitazioni anche per i centri commerciali e supermercati che saranno tenuti a far rispettare le distanze ritenute di sicurezza per evitare la propagazione dell'epidemia di coronavirus. 

La sospensione delle scuole già adottata nel precedente decreto, è estesa fino al 3 aprile in tutta Italia, per gli istituti di ogni ordine e grado e per le università.

Le misure previste dal Decreto

  •     evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  •     ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  •     divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  •     sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
  •     si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
  •     sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  •     sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
  •     sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  •     l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera
  •     Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  •     sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  •     sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
  •     sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
  •     sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  •     sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonchè del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; v sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
  •     nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  •     sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  •     sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

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