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Domenica, 1 Ottobre 2023
Vendita e Affitto

Bonus prima casa: le agevolazioni all'acquisto per i giovani under 36

Prorogata di sei mesi la durata del Bonus prima casa dedicato ai giovani under 36

E' stata prorogata per altri sei mesi, e dunque fino al 31 dicembre 2022, la validità del Bonus prima casa dedicato agli under 36, ovvero l'iniziativa del decreto Sostegni bis il cui obiettivo è “favorire l'autonomia abitativa dei giovani di età inferiore ai 36 anni”. Nello specifico, la norma prevede i seguenti benefici:

  • per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Il credito d'imposta può essere:

  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
  • utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)
  • esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all'imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente anche dall'imposta di bollo.

Chi può richiedere il Bonus prima casa

L'agevolazione sulla prima casa è dedicata ai giovani che:

  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
  • hanno un indicatore Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

L'Isee viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all'Inps della Dsu, la Dichiarazione sostitutiva unica: questo documento contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Per capirci: per gli atti stipulati nel 2021, l'Isee è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l'Isee è quello del 2020.
Esistono poi ulteriori requisiti “ad personam” per poter usufruire del Bonus prima casa. In sintesi, è necessario che l'acquirente:

  • abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile
  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Gli immobili previsti nel Bonus

Con riferimento agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili occorre fare riferimento, sempre e comunque, alle disposizioni che disciplinano in generale le agevolazioni sulla prima casa. Questi gli immobili ammessi al beneficio, classificati nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

L'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti. Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Contratti preliminari e aste giudiziarie

Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.

Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta. Per saperne di più, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'apposita circolare, consultabile a questo link.

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