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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Brescia in zona arancione, l'ordinanza completa: cosa si può fare e cosa no

Il testo completo dell'ordinanza del 23 febbraio e i divieti della zona arancione

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato oggi un'ordinanza relativamente a 'Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'. In estrema sintesi in tutta la provincia di Brescia e in alcuni comuni delle province di Bergamo e Cremona, viene istituita una 'fascia arancione rafforzata' con la totale sospensione della didattica in presenza, nonché la sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e dei servizi educativi delle scuole dell'infanzia.

Cosa cambia se si torna in zona arancione 'rafforzata'

Dopo la decisione della Regione di dichiarare la provincia di Brescia in zona arancione, gli spostamenti saranno consentiti soltanto all'interno del proprio comune, anche se resterà la solita raccomandazione di evitare gli "spostamenti non necessari". Per uscire dal proprio comune sarà invece necessaria l'autocertificazione su cui bisognerà indicare il motivo dello spostamento, possibile soltanto per lavoro, salute e situazioni di necessità. Gli spostamenti verso altri comuni non saranno consentiti per fare visita a parenti o amici.

Salva la deroga per i residenti nei comuni con meno di 5mila abitanti: potranno superare i confini del proprio paese e spostarsi verso comuni entro una distanza di 30 chilometri, ma senza raggiungere i capoluoghi di provincia. Sarà vietato lo spostamento nelle seconde case.

Sospesa la didattica in presenza nelle scuole, incluse le università. Anche bar, ristoranti e pasticcerie saranno nuovamente chiusi. Sarà possibile soltanto l'asporto, fino alle 22 per ristoranti e fino alle 18 per i bar, e la consegna a domicilio senza orari. I negozi saranno aperti - con i classici obblighi del distanziamento, della mascherina e della misurazione della temperatura -, mentre i centri commerciali rimangono chiusi nei giorni prefestivi e festivi. All'interno dei centri commerciali rimangono aperti (anche nei giorni prefestivi e festivi) edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai, librerie, alimentari, fiorai.

Il testo completo dell'ordinanza

Nello specifico - si legge nell'ordinanza - per quanto riguarda "il territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR)" a decorrere dalle ore 18.00 di oggi, martedì 23 febbraio 2021 e sino al 2 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, sono adottate le seguenti misure (scarica il testo in pdf):

1) si applicano le misure previste dall'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021;

2) sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché dei servizi educativi delle scuole dell'infanzia, in relazione alle scuole e servizi aventi sede sul territorio della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;

3) in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2 aventi sede sul territorio della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni:

• le attività di laboratorio sono sospese;

• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

4) È fortemente raccomandato che le scuole e istituzioni formative di cui al punto 2 aventi sedi in territori della Lombardia diversi dalla Provincia di Brescia e dai Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati in Provincia di Brescia o nei predetti Comuni;

5) È vietato ai residenti nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), anche se ubicate in territori diversi dalla Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;

6) È vietato a coloro che non risiedono nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate in territori della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;

7) Si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR), nonché in relazione ai dipendenti, residenti o domiciliati nei predetti territori, di pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici in altri territori della Lombardia.

8) Si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della provincia di Brescia e dei predetti Comuni, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

9) È fortemente raccomandato che le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede nei territori della Lombardia diversi dalla Provincia di Brescia e dai Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati in Provincia di Brescia o nei predetti Comuni;

10) È fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR);

11) È sospesa in relazione ai predetti territori l'efficacia dell'Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021 in relazione ad attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie.

L'ordinanza prevede altresì che "restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento".

In relazione al Comune di Castrezzato (BS) cessa di effetto dalle ore 18.00 del 23 febbraio 2021 l'Ordinanza n. 701 del 16 febbraio 2021. 

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