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Fino a quando Brescia resterà in zona arancione? Tutte le info sul mini-lockdown

Scuole chiuse ma negozi aperti, divieto di spostamento fuori Comune, l’autocertificazione, le mascherine: zona arancione rinforzata, tutto quello che c’è da sapere

Scuole chiuse ma negozi aperti, così come centri estetici e parrucchieri, bar e ristoranti solo d’asporto o a domicilio, divieto di uscire dal proprio Comune salvo casi di lavoro, salute e inderogabile necessità, ma con la possibilità di viaggiare nell’arco di 30 chilometri per chi abita in un paese con meno di 5mila abitanti, mascherine chirurgiche o superiori (tipo FFP2) obbligatorie sui mezzi pubblici: sono queste, in estrema sintesi, le misure della zona arancione “rinforzata” in vigore dal 23 febbraio in tutta la provincia di Brescia e nei Comuni confinanti di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo, Soncino in provincia di Cremona.

Le misure resteranno in vigore fino al 2 marzo compreso, ma non si esclude una (probabile) proroga in caso la curva epidemica dovesse continuare a preoccupare: difficile sia altrimenti, salvo aver già raggiunto il picco, perché potrebbero volerci dai 10 ai 15 giorni per vedere gli effetti positivi delle restrizioni. Con la nuova ordinanza regionale, la 507 del 23 febbraio, decade la zona rossa per il Comune di Castrezzato.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le regole della nuova zona arancione “rinforzata”.

Spostamenti

Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22, senza dover motivare lo spostamento.

Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. In base a quanto previsto dall’Ordinanza regionale n. 705, non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (le cosiddette “seconde case”), anche se ubicate in territori diversi da quelli elencati nell’Ordinanza.

Inoltre, chi non risiede nel territorio della Provincia di Brescia o dei Comuni sopra elencati, non può recarsi presso la propria “seconda casa” ubicata all’interno dei territori elencati. nell'Ordinanza.

Scuola e istruzione

All’interno di questi comuni, l’Ordinanza n. 705 prevede la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), Istituti tecnici superiori (ITS) e percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Sono inoltre sospesi i servizi socio-educativi per l’infanzia, nonché i servizi educativi delle scuole di infanzia.

Ai bambini e studenti che hanno residenza o domicilio in uno dei territori elencati nell’Ordinanza, ma frequentano scuole o servizi aventi sede in comuni diversi, è fortemente raccomandata la didattica a distanza.

Le attività di laboratorio sono sospese nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

È sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Resta fermo, in ogni caso, il proseguimento di tali attività a distanza. Agli studenti che hanno residenza o domicilio in uno dei territori elencati nell’Ordinanza ma frequentano università aventi sede in comuni diversi, è fortemente raccomandata la didattica a distanza.

Bar, ristoranti e negozi

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar e per enoteche e altre attività commerciali al dettaglio di vendita di sole bevande (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

I negozi possono restare aperti senza limitazioni, ovviamente nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all'Allegato 9 del DPCM del 14 gennaio: dunque, se rispettano le norme, anche in zona arancione nessuna limitazione per centri estetici e parrucchieri.

Attività culturali

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura (salvo le biblioteche, aperte su prenotazione). È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Mascherine, trasporti e lavoro

E’ un’altra novità della zona arancione “rinforzata”: sui mezzi di trasporto pubblici è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica, oppure altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie diversi dalle mascherine di comunità. Dove possibile, dovrà essere inoltre incentivato lo smart working e il lavoro agile, anche e soprattutto nella Pubblica amministrazione.

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