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Giovedì, 28 Marzo 2024
Coronavirus

Nuovo Dpcm: Conte ha firmato, che cosa cambia da domani

Tutte le nuove misure restrittive in vigore dal 26 ottobre. Saranno valide fino al 24 novembre.

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con le nuove misure restrittive anti Covid in vigore dal 26 ottobre: è quanto battono le principali agenzie di stampa poco dopo le 10.30 di domenica. Resta da capire quale reale effetto sul contenimento del contagio avrà: serviranno almeno dieci giorni.

Nel nuovo Dpcm, firmato anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sarebbe stato confermato lo stop per bar e ristoranti alle 18, ma è saltata la chiusura nei giorni festivi. Le misure anti Covid più restrittive per cercare di ridurre l'ondata di contagi, a quanto si apprende, saranno valide fino al 24 novembre. Robusto l'intervento per le misure di ristoro, 1,5-2 miliardi, per le categorie messe più in difficoltà dalla nuova stretta.

Stop a bar e ristoranti dopo le 18

"Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze".

Le novità per scuole, trasporti, sport 

Per quello che riguarda la scuola, "l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9".

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti gli eventi e competizioni sportive, nonché le  sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti da Coni, dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e  dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a  porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di  pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Spostamenti

La raccomandazione sugli spostamenti rimane generica, è stato eliminato il riferimento ai movimenti fuori dal Comune e dunque è sempre consentito anche lo spostamento tra Regioni. Nel Dpcm è scritto: "È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi."

In Lombardia resta in vigore il coprifuoco e il divieto si spostarsi, se non per ragioni di lavoro e necessità, dalle 23 alle 5.

Stop a palestre e piscine

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sospesi spettacoli e concerti

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale internazionale, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza 

Negozi aperti

"Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio."
 

Fonte: Today.it 

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