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Multe e violazioni al Codice della strada: come fare ricorso

Può sempre capitare di contestare un verbale o una multa per violazioni al Codice della strada: ecco come fare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.

Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Chi può fare ricorso

Può fare ricorso il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo). Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.

Quando può essere presentato il ricorso

Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:

  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
  • notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione
  • manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
  • manca l'indicazione della norma violata;
  • manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
  • mancanza di un segnale;
  • fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
  • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

Entro quando presentare ricorso

Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).

I termini entro i quali quest'ultimo deve emettere ordinanza ingiunzione i pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.

Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende annullato. Il provvedimento deve essere notificato entro 90 giorni dalla sua adozione. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.

Ricorso al Giudice di pace

E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Come fare ricorso al Giudice di pace

Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione. Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

Informazioni e contatti

Le informazioni telefoniche di carattere generale sono disponibili al numero 030/2951035, il martedì e il giovedì dalle ore 12 alle ore 13. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla sezione dedicata della pagina web della Prefettura di Brescia

Orari di ricevimento:

  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Zima, 3 Brescia

Email dell'ufficio: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it

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