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DSU e ISEE: cosa sono e a cosa servono

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE): cosa sono e a cosa servono, la guida dell’INPS

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. L’INPS mette a disposizione degli utenti delle istruzioni su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell’ ISEE.

A chi è rivolto

La DSU e l’ ISEE sono utilizzati dagli utenti che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ossia basata sulla cosiddetta prova dei mezzi.

Il Sistema Informativo ISEE (SII) è consultato dagli enti erogatori ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte di chi abbia richiesto una prestazione sociale agevolata. In particolare, gli enti acquisiscono il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare e le informazioni della DSU con le modalità precisate dalla circolare INPS 10 aprile 2015, n. 73.

Come funziona

L’ ISEE consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L' ISEE è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica ( ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Domanda e procedura

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

La DSU può essere presentata:

  • all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
  • al Comune;
  • a un Centro di Assistenza Fiscale;
  • online, tramite PIN, all’INPS.

I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). Per le informazioni in autodichiarazione, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Per ottenere il calcolo dell’ ISEE “standard”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, occorre compilare la DSU mini, che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.

In casi particolari, in base al tipo di prestazione da richiedere oppure alle particolari caratteristiche del nucleo familiare, occorre fornire informazioni aggiuntive mediante la compilazione della DSU integrale. In altri casi, le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici ( ISEE “socio-sanitario”, ISEE “socio-sanitario residenze”, ISEE “università”, ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”).

Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione e in presenza di rilevanti variazioni del reddito dovute a eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.

L’ ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU ISEE corrente. L’INPS calcola l’ ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate, acquisite dall’Agenzia delle Entrate e reperite nei propri archivi. L’attestazione è disponibile per il dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, mediante:

  • l'accesso al servizio online dedicato;
  • le sedi territoriali competenti;
  • lo stesso ente al quale è stata presentata la dichiarazione, in presenza di specifico mandato conferito dal dichiarante.

L’attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare all’INPS, mediante accesso al servizio online dedicato o tramite le sedi territoriali competenti.

Per quanto riguarda l' ISEE pre-riforma 2015, il servizio online consente la consultazione della DSU e delle certificazioni ISEE ottenute dall’INPS prima del 2014. Invece, riguardo l' ISEE post-riforma 2015, il servizio consente l’acquisizione, la gestione, la consultazione della DSU da inviare per ottenere l’ ISEE e la consultazione delle certificazioni ISEE già ottenute dall’INPS. 

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso a una prestazione sociale agevolata, i componenti del nucleo familiare possono presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’ente erogatore acquisirà successivamente l'attestazione interrogando il sistema informativo ISEE o, dove vi siano impedimenti, richiedendola direttamente al dichiarante.

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