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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Montichiari

Green Hill: nuovo stop dal Tar, legittima la revoca della licenza

Il Tar di Brescia conferma la legittimità della revoca della licenza, decisa dal comune di Montichiari nel 2008 e ribadita tre anni più tardi nel 2011. Secondo i giudici di via Zima, l'allevamento non avrebbe potuto (e quindi non può) operare

Il Tar di Brescia, con una sentenza depositata ieri in segreteria, ha respinto il ricorso con cui Green Hill chiedeva la revoca dei provvedimenti del comune di Montichiari che avevano annullato l'autorizzazione per l'attività di fornitura di cavie concessa alla multinazionale nel 2008. All'allevamento di cani beagle destinati alla sperimentazione, protagonista di un'agguerrita campagna animalista e recentemente dissequestrato dal Tribunale del riesame di Brescia, è stato ordinato il pagamento delle spese di giudizio.

I giudici della Seconda sezione del Tribunale amministrativo bresciano hanno stabilito che "l'utilizzo dello stabilimento deve ritenersi difforme da quello preventivato ed autorizzato".

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Nei capannoni di Montichiari, cioé, le strutture dedicate all'allevamento dei cani non sarebbero separate da quelle per la mera fornitura di cavie, come invece prescrivono l'Asl e, di conseguenza, il comune. "Lo stabilimento – specifica la sentenza del Tar - doveva e deve essere diverso da quello destinato all'allevamento ed idoneo all'attività di fornitore" di cavie.

"I locali originariamente individuati come locali destinati allo stabilimento fornitore (in una precedente autorizzazione datata 2001) – scrivono i giudici della Seconda sezione - sono stati, invece, destinati a magazzino, laboratorio, ripostiglio laboratorio". Il comune di Montichiari, il 15 luglio 2010, aveva revocato l'autorizzazione proprio perché, come evidenziato nella relazione del servizio veterinario dell'Asl di Brescia dopo un sopralluogo, "la ditta non ha individuato/mantenuto strutture dedicate e separate per l'eventuale attività di stabilimento fornitore né ha formalizzato procedure per un ripristino immediato delle stesse in caso di necessità".

Respinta la linea difensiva di Green Hill, secondo cui questa separazione "debba essere realizzata solo nel momento in cui l'attività di fornitura sia concretamente esercitata e solo se tale esercizio comporti il transito di animali attraverso lo stabilimento", cosa sempre negata. L'azienda, si legge nella sentenza, ha infatti ribadito come le attività esercitate come stabilimento fornitore sarebbero consistite solo "nello svolgimento di compiti amministrativi e di supporto per la Marshall Bio Resources

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