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Siepi o alberi troppo vicini al confine: le distanze legali tra giardino e giardino

A che distanza possiamo piantare un albero o una siepe? Per rispondere a questa domanda serve consultare il Codice civile

Il dibattito sui “confini” tra una casa e un condominio è spesso all'ordine del giorno, soprattutto in città dove gli spazi si fanno inevitabilmente ridotti. Un discorso che può riguardare, e capita spesso, anche gli alberi e le siepi del giardino: dunque quali sono le distanze per così dire “legali” per alberi e siepi, dalla casa o dal palazzo accanto?

Per risolvere l'annosa questione ci viene in aiuto il Codice civile, che nell'articolo 892 entra proprio nello specifico. L'art.892 “Distanze per gli alberi” fa parte del libro terzo, titolo secondo (“Della proprietà”), del capo secondo (“Della proprietà fondiaria”) e della sezione sesta (“Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi”. Certo è un po' datato, approvato con Regio decreto nel marzo del 1942, per questo è consigliabile verificare eventuali ordinanze o regolamenti comunali.

Tutte le distanze per gli alberi e le siepi

Chi vuole piantare alberi presso il confine, recita il Codice civile, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

L'articolo 892 entra nel merito anche di casi specifici, in cui la distanza deve essere di almeno un metro: ma solo quando le siepi sono di ontano, di castagno o di altre “piante simili” che si recidono periodicamente vicino al ceppo. La distanza minima raggiunge i due metri per le siepi di robinie.

Come si misura la distanza

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero, nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Altri casi specifici

Sul tema è intervenuto anche Massimo Fracaro, consulente dell'inserto L'Economia del Corriere della Sera. “Se il vicino non rispetta la distanza – scrive Fracaro – e l'invito a estirpare siepi o alberi non sortisce effetto, l'amministratore può chiedere al Giudice di pace un provvedimento con il quale si ordina al vicino di provvedere”.

Ma attenzione: in caso gli alberi o le siepi siano stati messi a dimora a distanza inferiore a quella legale, ma da più di 20 anni, “a meno che non ricorra una situazione di pericolo non se ne può chiedere l'estirpazione, avendo egli acquisito il diritto per usucapione”.

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