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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Coronavirus

Amici, passeggiate, seconde case: cosa si può fare dal 4 maggio

Passeggiate, accesso ai parchi, attività sportiva e motoria all’aperto, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (anche tra regioni diverse): le risposte ai dubbi sull'ultimo Dpcm in vigore dal 4 maggio

Chi sono i "congiunti" che dal 4 maggio si potranno incontrare all'interno della propria Regione, ma "solo per necessità"? Dopo una settimana di dubbi e interpretazioni, Palazzo Chigi prova a fare chiarezza. Il sito della Presidenza del Consiglio ha infatti pubblicato le novità del Dpcm del 26 aprile e risposto ai tante domande dei cittadini, fornendo i chiarimenti a proposito del decreto che entrerà in vigore alla mezzanotte del 3 maggio. Ecco le risposte alle principali domande sulla Fase 2, le "domande frequenti" sulle misure adottate dal Governo.

Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?

L'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità. Tra le principali, la possibilità delle visite a congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito). Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive  e possibilmente all’aperto. Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio (delivery) già ammessa. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi?

I congiunti sono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Tra coloro che si possono visitare restano esclusi gli amici, in quanto non rientrano tra gli stabili legami affettivi. Dunque, per congiunti si intendono "parenti, affini, partner nelle unioni civili" e quelle persone "legate da un legame affettivo stabile". Sicuramente i familiari consanguinei (e dunque nonni, genitori, figli, nipoti, fratelli, sorelle, zii e cugini). Ma anche gli "affini", ovvero i familiari acquisiti da parte del coniuge: quindi, per esempio, ad una moglie sarà consentito incontrare tutti i familiari consanguinei del marito (suoceri, cognati, nipoti acquisiti) e viceversa. Palazzo Chigi deve ancora precisare se, come detto dal premier Conte in precedenza, tra i "congiunti" si possa considerare anche la categoria dei fidanzati, compagni o conviventi (senza che ovviamente vi sia a dimostrarlo nessun documento). Stando ad una sentenza della Cassazione che riconosce i fidanzati come persone legate "da un solido e duraturo legame affettivo", l'interpretazione che dovrebbe arrivare sembra essere estesa anche a fidanzati, compagni e coppie di fatto. Gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, si legge nelle Faq pubblicate da Palazzo Chigi, devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi. 

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (come ad esempio la visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?

Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto (qui la decisione del sindaco di Brescia).

È consentito fare attività motoria o sportiva?

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?

Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

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Nuovo modello di autocertificazione?

Un grosso dubbio rimane per quanto riguarda l'eventuale nuovo modello di autocertificazione. L'idea iniziale di apportare semplici correzioni "a penna" all'ultima versione del modulo presenterebbe non poche complicazioni: non c'è la voce che parla di incontro con i congiunti, ad esempio, e manca la parte (presente nei primi modelli) del rientro alla propria residenza. Per questo motivo nelle prossime ore potrebbe essere pubblicato un nuovo modello di autocertificazione. 

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